Nel caso di crisi da sovraindebitamento, intesa come impossibilità o difficoltà a pagare i propri debiti. La Legge 3/2012, si compone di 3 tipologie di procedure finalizzate ad ottenere in varie forme l’estinzione dei debiti del consumatore o, comunque, di un soggetto “non fallibile”, instaurando una procedura di composizione della Crisi.

Le procedure sono tre:

1) Accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti sulla base del piano proposto dal debitore (richiede l’approvazione di almeno il 60% dei crediti).

2) il Piano del consumatore che consente la ristrutturazione dei debiti, riservato solo ai debitori persone fisiche che abbiano assunto i debiti nella loro qualità di consumatori (Non richiede l’approvazione dei creditori).

3) la Liquidazione del patrimonio, che comporta la liquidazione di tutti i beni.

Le tre procedure portano ad ottenere, in presenza di determinate condizioni, l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui che il debitore non può pagare.

La procedura si svolge in due fasi:

  • la prima di competenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che, coadiuvato dall’avvocato, aiuterà il debitore a scegliere la procedura più efficace per ottenere l’esdebitazione.
  • La seconda di competenza del Tribunale, ove verrà valutata la proposta di ristrutturazione del debito/liquidazione del patrimonio, con l’ottenimento in caso di esito favorevole della omologata dal Giudice. Da questo momento tutti i pignoramenti o esecuzioni decadranno, e si darà corso al pagamento parziale dei debiti secondo le reali disponibilità del debitore, e comunque nel rispetto delle modalità omologate dal Tribunale.