Il Tribunale di Parma, sez. I, sentenza 6 settembre 2018, n. 1268 ha accolto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale patito avanzata da un correntista bancario, il quale aveva denunciato la scoperta dell’effettuazione, a sua insaputa, di bonifici eseguiti da terzi con prelievo sul proprio conto corrente on line.
Il giudice, rifacendosi a principi ormai consolidati in giurisprudenza in materia di responsabilità contrattuale, ha condannato l’istituto di credito a risarcire il danno occorso al proprio cliente, essendosi confermata in giudizio, nella fattispecie, la non corretta operatività del servizio bancario mediante collegamento telematico. Essa, al contrario, rientra a pieno titolo nel rischio d’impresa del prestatore dei servizi di pagamento, con la conseguenza che ricade sulla banca una responsabilità di tipo oggettivo o presuntivo, da cui la stessa va esente solo provando, quanto meno in via presuntiva, che le operazioni contestate dal cliente siano allo stesso riconducibili.