Il sapore di un alimento non può essere qualificato come “opera” e quindi non può beneficiare della tutela del diritto d’autore ai sensi della direttiva 2001/29/CE.

Lo ha affermato la Corte di giustizia europea, con la “sentenza Levola Hengelo” del 13 novembre 2018, nella causa promossa a tutela del sapore del formagiio “Heksenkaas”, formaggio spalmabile con panna ed erbe aromatiche, creato nel 2007 da un commerciante olandese di prodotti ortofrutticoli, i cui diritti di proprietà sono della società Levola.

La Corte precisa che, per essere tutelato dal diritto d’autore a norma della direttiva, il sapore di un alimento deve poter essere qualificato come «opera» ai sensi della medesima direttiva. Tale qualificazione presuppone, anzitutto, che l’oggetto di cui trattasi costituisca una creazione intellettuale originale.

Il sapore infatti non può essere identificato in modo preciso e oggettivo, perché si basa su sensazioni ed esperienze gustative soggettive e come tali variabili, pertanto non può essere tutelato dalla normativa comunitaria sul diritto d’autore.