L’avviso di accertamento firmato digitalmente è emesso in violazione dell’art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973, ciò nel rispetto del disposto di cui all’art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 82 del 2005 che esclude espressamente l’uso di strumenti informatici per la gestione tra P.P. A.A. “limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale”.
Pertanto l’avviso di accertamento deve obbligatoriamente essere emesso in forma analogica (su documento cartaceo o comunque diverso dal digitale), e deve essere necessariamente sottoscritto con firma autografa del capo dell’Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, e non firmato digitalmente senza alcuna sottoscrizione in originale.
Cfr. Sentenza n. 1902 del 14 maggio 2018 (ud 16 aprile 2018) della Commiss. Trib. Prov., Salerno, Sez. VI.