In caso di cessioni immobiliari, la congruità del reddito dichiarato non può essere fondata soltanto sulla conformità del corrispettivo rispetto al valore normale del bene, come risultante dalle quotazioni OMI. La rettifica è legittima, solo qualora i valori OMI si combinino con altri elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Questo è quanto stabilito dall’ordinanza n. 15184/2018 della Suprema Corte di cassazione (Corte Cass., Sez. VI civ., ordinanza dell’11/06/2018, n. 15184)

Cosa sono i valori OMI: I valori OMI (reperibili gratuitamente sul sito dell’Agenzia del territorio) sono l’esito di rilievi statistici, che, secondo quanto riportato dalla stessa Agenzia del territorio, esprimono indicazioni di valori di larga massima, riferiti all’ordinarietà degli immobili, ed, in quanto tali, non possono intendersi sostitutivi di una stima. Tali valori sono divisi per Regione, Provincia e Comune; ogni Comune viene poi diviso in fasce (centrale, semicentrale, periferica, suburbana, rurale), le quali costituiscono l’aggregazione di zone omogenee e, all’interno di ciascuna di esse, sono individuate, con cadenza semestrale, le quotazioni delle varie tipologie immobiliari.

Ogni tipologia immobiliare, viene individuata, con riferimento allo stato conservativo – ottimo, normale e scadente – più frequente nella zona considerata, la quotazione, che viene espressa in termini di prezzo al metro quadro mediante l’indicazione di un intervallo di valori compreso tra un minimo ed un massimo.

La quotazione OMI diviene, dunque, il punto di partenza per la determinazione del valore normale secondo i dettami fissati dal Provv. dell’Agenzia delle entrate 27 luglio 2007.