Con sentenza del 17.07.2018, il Tribunale di Pavia ha respinto la domanda di assegno divorzile proposta dalla ex moglie a carico dell’ex marito, ritenendo che le esigenze di solidarietà post-coniugale, così come intese dalle Sezioni Unite n. 18287/2018, risultassero soddisfatte attraverso il regolamento voluto dalle parti al momento della separazione.

Come stabilito in sede di separazione le parti avevano diviso il patrimonio comune attraverso attribuzioni che hanno tenuto conto dell’apporto dato dalla moglie alla carriera del marito, con corrispondente sacrificio della propria carriera professionale; al contempo, gli impegni posti a carico del marito hanno consentito alla moglie di accantonare risparmi e di effettuare acquisti immobiliari, con effetti permanenti nonostante lo scioglimento del vincolo coniugale.

Da ciò il mancato riconoscimento dell’assegno divorzile in capo all’ex moglie.