Il Decreto Legge n. 70 del 2011 e successive integrazioni hanno introdotto importanti modifiche al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, riconoscendo valore giuridico alle copie informatiche degli assegni. A seguito delle novità regolamentari intervenute è stato definito un nuovo processo di incasso degli assegni, denominato “CIT” – Check Image Truncation – a cui tutto il sistema bancario è obbligato ad aderire. Gli originali cartacei degli assegni verranno dunque sostituiti ad ogni effetto di legge dalle copie informatiche, la cui conformità verrà assicurata dalla Banca negoziatrice, mediante l’utilizzo della propria firma digitale, e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell’art. 8 comma 7 lettere d) ed e) del D.L. 70/2011.

All’atto della presentazione dell’assegno per l’incasso l’operatore provvede a generare l’immagine dell’assegno, che previa applicazione di una marca temporale, verrà inviato alla conservazione digitale sostitutiva a norma di legge; l’assegno cartaceo invece verrà conservato dalla banca negoziatrice per soli sei mesi dalla presentazione, decorsi i quali verrà distrutto, salvo casi particolari.

Con la generazione dell’immagine il titolo cartaceo perde valenza giuridica e quindi il portatore del titolo, al fine di attivare eventuali procedure di recupero del credito in caso di titolo impagato e/o protestato, potrà richiedere alla Banca negoziatrice, una solo volta,  una copia analogica dell’immagine dell’assegno, con le informazioni relative al mancato pagamento su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all’originale, e una copia analogica del protesto o della constatazione equivalente o del documento attestante la non protestabilità, con le quali poter attivare le procedure esecutive (cfr. art. 66, com. 2 Legge Assegni).