La domanda del contribuente di rateizzare una cartella di pagamento, costituisce presa di cognizione del debito, e comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione del tributo, ponendosi quindi in maniera incompatibile con la pretesa di non avere ricevuto notifica delle cartelle. È quanto confermato in sintesi dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16098 depositata il 18 giugno 2018.

La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un contribuente nei confronti dell’Agenzia delle entrate contro tre cartelle di pagamento per tributi vari, che lo stesso dichiarava di non aver mai ricevuto, ma delle quali aveva appreso l’esistenza solo in seguito, attraverso un estratto di ruolo rilasciatogli dall’agente della riscossione.

La Cassazione, con la sentenza in esame, precisa che, pur conservando validità il principio secondo il quale in materia tributaria non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l’avere chiesto e ottenuto la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno “il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle”.

E’ dunque stata dichiarata inammissibile per i giudici di legittimità, l’originaria impugnazione proposta dal contribuente vertente sulla mancata notifica delle cartelle di pagamento e dei relativi ruoli, con conseguente prescrizione dalla pretesa creditoria, la quale invece, essendo stata interrotta con l’istanza di rateazione formulata dal contribuente ad Equitalia, non poteva intendersi regolarmente maturata alla data di presentazione dei ricorsi.