È illegittimo il comportamento tenuto dalla Banca che non comunichi preventivamente al correntista l’intenzione di revocare il bancomat e di fare la segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria. Lo stabilisce l’ordinanza n. 15500/2018 della Suprema Corte di cassazione (Cass. civ. Sez. I Ord., 13-06-2018, n. 15500)

La revoca del bancomat, per poter essere efficacemente iscritta in C.A.I., così come previsto nel nostro ordinamento, deve rispettare le modalità di corretto esercizio da parte della Banca della volontà unilaterale di recedere dal contratto di conto corrente, revocando la relativa carta di debito; il recesso pertanto deve essere preventivamente comunicato alla controparte contrattuale, secondo la prescrizione della norma dell’art. 1334 c.c.

Per essere iscritta in C.A.I., quindi, la revoca della carta deve rispettare le modalità di corretto esercizio del recesso dal contratto, la cui comunicazione dovrà avvenire con raccomandata, diversamente si avrà l’inefficacia della revoca e della segnalazione C.A.I., con diritto al risarcimento del danno in favore del correntista.