Il mancato trasferimento della residenza, entro i diciotto mesi dall’acquisto, nel Comune ove è ubicato l’immobile oggetto di agevolazione (imposta di registro al 2%, imposta ipotecaria fissa di 50 euro; imposta catastale fissa di 50 euro, eventuale IVA 4%) può dipendere da cause non imputabili alla volontà del contribuente; è il caso della: “causa di forza maggiore” che può quindi rappresentare una valida giustificazione per mantenere valida l’agevolazione fiscale goduta al momento dell’acquisto immobiliare.

Le situazioni che possono impedire al contribuente acquirente l’assolvimento di tale condizione possono essere molteplici, quali il mancato rilascio del certificato di abitabilità, il protrarsi dei lavori di ristrutturazione oltre il termine normativamente previsto o altre situazioni che rendono l’immobile “inutilizzabile”. Sul mancato trasferimento della residenza, entro il termine normativamente previsto di diciotto mesi, l’Agenzia si è dimostrata, nel corso degli anni molto attenta e rigida, generando notevole contenzioso con esiti, in alcuni casi, contrastanti.

Pertanto le condizioni perché sia riconoscibile la “causa di forza maggiore” sono: che l’evento sia oggettivo e non prevedibile da parte del contribuente-acquirente, tale, quindi, da non poter essere evitato, ossia non sia imputabile al contribuente stesso, o che l’evento, qualificabile come di forza maggiore, si realizzi in pendenza del termine entro il quale dovrebbe essere trasferita la residenza (diciotto mesi dalla data di acquisto).

Cfr. CTR del Veneto, sentenza n. 25.19.2014 del 13.01.2014 (caso in cui il contribuente non abbia la disponibilità dell’immobile per mancanza del certificato di abitabilità);

Cfr. Sentenza n. 59 del 3 aprile 2013 della Commiss. Trib. Regionale, Milano, Sez. XXIX (l’esecuzione di lavori di ristrutturazione che si protraggono oltre i 18 mesi e che non permettono il trasferimento della residenza);

Cfr. CTR Lazio 16. 12. 2007 n. 168 (l’inagibilità dell’immobile per infiltrazioni d’acqua).